Art. 6.
                Termini per l'espressione del parere
    1.  La  commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dal  ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il
termine  e'  prorogabile  di ulteriori trenta giorni una sola volta e
sulla base di motivazioni espresse.
    2.  Decorsi  i  termini  di  cui al comma 1, gli organi regionali
possono comunque procedere.
    3.  Il  decorso  dei  termini  e'  sospeso  di  diritto dal 1° al
31 agosto di ogni anno.