Art. 6. Termini per l'espressione del parere 1. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine e' prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere. 3. Il decorso dei termini e' sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.