Art. 7.
                        Efficacia del parere
    1. La commissione trasmette al consiglio regionale tutti i pareri
espressi.
    2.   Il   Presidente   e   la   giunta  regionale  riesaminato  i
provvedimenti oggetto di rilievo.
    3.  Gli  organi  regionali competenti possono deliberare in senso
contrario  ai  pareri  espressi  dalla commissione, con provvedimento
motivato.