Art. 10.
                        Educazione ambientale
    1.  L'assessorato  regionale all'ambiente promuove lo svolgimento
di campagne di informazione e di educazione ambientale.
    2.   Gli   enti   locali   curano   l'adeguata  diffusione  delle
informazioni  con  iniziative  sul  territorio e nelle istituzioni in
conformita' agli indirizzi adottati con la presente legge.