Art. 12. Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti 1. Il comune predispone il regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti, di cui all'Art. 4, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri di cui all'Art. 11 e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure di cautela di cui agli articoli 13 e 15, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'Art. 7. Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati sono forniti dall'ARPAM. 2. Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:10.000 o 1:5.000 o in scala minore, oppure due elenchi, distinti, rispettivamente, per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione o per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, disponibili in formato elettronico, che evidenzino, oppure descrivano, localizzandole anche con l'utilizzo di colori differenti, le zone di cui all'Art. 11. 3. Per la redazione del regolamento i comuni possono avvalersi delle rispettive associazioni territoriali degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La Regione provvede ad azioni di supporto e di coordinamento. 4. Il comune invia il regolamento adottato alla Regione, anche in formato elettronico, per la verifica di conformita' alla presente legge. 5. Per l'adozione del regolamento i comuni assicurano l'informazione e possono promuovere audizioni pubbliche.