Art. 12.
      Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti
    1.   Il  comune  predispone  il  regolamento  che  disciplina  la
localizzazione  degli  impianti,  di  cui all'Art. 4, suddividendo il
proprio  territorio  secondo  i  criteri di cui all'Art. 11 e tenendo
conto dei criteri per la localizzazione degli impianti e delle misure
di  cautela  di cui agli articoli 13 e 15, acquisendo i dati relativi
alla  posizione  degli impianti esistenti dal catasto regionale delle
sorgenti  di  cui all'Art. 7. Nelle more dell'attivazione del catasto
tali dati sono forniti dall'ARPAM.
    2.  Al  regolamento  sono  allegate  due  cartografie,  in  scala
1:10.000  o  1:5.000 o in scala minore, oppure due elenchi, distinti,
rispettivamente,   per   gli   impianti   per   telefonia   mobile  e
telecomunicazione  o  per  gli  impianti  di radiodiffusione sonora e
televisiva,  disponibili  in  formato  elettronico,  che  evidenzino,
oppure  descrivano,  localizzandole  anche  con  l'utilizzo di colori
differenti, le zone di cui all'Art. 11.
    3.  Per  la  redazione del regolamento i comuni possono avvalersi
delle  rispettive  associazioni territoriali degli enti locali di cui
al  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali). La Regione provvede ad
azioni di supporto e di coordinamento.
    4. Il comune invia il regolamento adottato alla Regione, anche in
formato  elettronico,  per  la  verifica di conformita' alla presente
legge.
    5.   Per   l'adozione   del   regolamento   i  comuni  assicurano
l'informazione e possono promuovere audizioni pubbliche.