Art. 14.
     Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione
    1. L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per
radiodiffusione  deve  essere  effettuata  in  coerenza  con  i piani
nazionali  di  assegnazione delle frequenze, approvati dall'autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  fatte  salve  le competenze
dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni.
    2.  La  Regione Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della  presente  legge, comunichera' al Ministero delle comunicazioni
l'individuazione dei siti.