Art. 14. Individuazione dei siti per gli impianti di radiodiffusione 1. L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni. 2. La Regione Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, comunichera' al Ministero delle comunicazioni l'individuazione dei siti.