Art. 15. Criteri per l'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela 1. Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione di impianti puo' essere totalmente vietata oppure puo' essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata. 2. All'interno delle zone di vincolo l'installazione degli impianti puo' essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure puo' essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le zone di installazione condizionata. 3. L'individuazione delle zone di vincolo non puo' comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica. 4. Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, puo' rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalita' di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo. 5. All'interno delle zone di attrazione il regolamento puo' prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti. 6. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non e' soggetta a particolari condizioni, cosi' come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.