Art. 15.
             Criteri per l'installazione degli impianti
     per radiodiffusione sonora e televisiva, misure di cautela
    1.   Sui   singoli   beni   classificati   come   aree  sensibili
l'installazione  di  impianti  puo'  essere totalmente vietata oppure
puo'  essere  soggetta  a  specifici  accordi  tra  l'ente locale e i
gestori  o  i  proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al
comma 4 per le zone di installazione condizionata.
    2.  All'interno  delle  zone  di  vincolo  l'installazione  degli
impianti  puo'  essere  vietata,  a  condizione  che  il  regolamento
comunale  indichi  espressamente aree alternative, oppure puo' essere
soggetta  a  specifici  accordi  tra  l'ente  locale  e  gestori  o i
proprietari degli impianti, secondo quanto previsto al comma 4 per le
zone di installazione condizionata.
    3.  L'individuazione  delle  zone  di  vincolo  non puo' comunque
configurarsi  come  un  impedimento  di fatto all'installazione degli
impianti  all'interno  del  territorio  comunale  o all'assicurazione
della copertura radioelettrica.
    4.   Il   comune,   all'interno   delle   zone  di  installazione
condizionata,  puo'  rilasciare  l'autorizzazione  concordando  con i
gestori  o i proprietari degli impianti le modalita' di installazione
degli  impianti,  prevedendo  prescrizioni,  eventualmente definibili
all'interno di un prontuario orientativo.
    5.  All'interno  delle  zone  di  attrazione  il regolamento puo'
prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti.
    6.  All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non
e'  soggetta a particolari condizioni, cosi' come le relative istanze
seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.