Art. 16.
        Indicazioni per la redazione del programma contenente
            le proposte di localizzazione degli impianti
    1.  Il  programma  localizzativo  di  cui  all'Art.  5,  comma 1,
contiene  la  dimensione del parco impianti di cui il gestore intende
richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un
anno   tenendo   conto  del  regolamento  comunale,  evidenziando  le
principali  caratteristiche  tecniche  e  le  ragioni  che sorreggono
l'incremento  della  rete  quali  aumento  della  popolazione utente,
copertura  radioelettrica o qualita' del servizio, razionalizzazione,
potenziamento,   sostituzione  impianti,  indicando  facoltativamente
l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente
agli  effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura
sociale.
    2.  Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo
di   impianti,  la  localizzazione,  tenendo  conto  del  regolamento
comunale,  anche  evidenziando  le  possibilita'  di  condivisione di
infrastrutture  o  apparati similari gia' esistenti. I comuni possono
organizzare  incontri  con gruppi di gestori al fine di promuovere la
condivisione  di  impianti appartenenti a diversi gestori su medesime
strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto
aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
    3.  Per  localizzazione  si  intende  l'individuazione di un'area
circoscritta  di  possibile  collocazione oppure del sito puntuale di
installazione dell'impianto.
    4.  I  gestori  presentano annualmente in formato cartaceo e, ove
richiesto,  in  formato  elettronico  il  programma  localizzativo al
comune  e,  in copia, alla Regione, ricomprendendo anche gli impianti
oggetto  del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata
ancora avanzata domanda di autorizzazione.
    5.   I  gestori  possono  integrare  il  programma,  con  cadenza
trimestrale,  nel caso di variazioni del numero, della localizzazione
e delle caratteristiche principali degli impianti.
    6.  La  presentazione  del programma non e' dovuta quando non sia
previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti
nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.