Art. 17. Modalita' per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA 1. L'ARPA, ricevuta la domanda di autorizzazione, procede all'istruttoria della pratica: a) verificando la correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta; in caso di verifica con esito negativo, l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione; b) effettuando la valutazione teorica dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dal singolo impianto e confrontandoli con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, anche secondo quanto modificato nell'allegato «B» del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana). Nel caso di impianto gia' attivo, qualora si riscontrasse un valore superiore a 1/2 delle soglie previste dalla normativa vigente, e' effettuata una misura in campo nelle aree individuate a maggiore livello di esposizione per la popolazione ed e' verificato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', con l'impiego di metodologie normalizzate secondo le norme tecniche vigenti emanate dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI); c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro un'area circolare di raggio pari a 300 m centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o verificando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione. Tale calcolo terra' conto della sovrapposizione delle emissioni elettromagnetiche provenienti da tutti gli altri impianti per telefonia mobile presenti nell'area considerata, nonche' di eventuali impianti radiotelevisivi, con potenza in antenna superiore a 300 W presenti entro un'area circolare di raggio pari a 2 km centrata nel punto di installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione. 2. Al termine dell'istruttoria l'ARPA rilascia un parere tecnico favorevole nel caso in cui siano superate le verifiche di cui al comma 1, contrario nel caso in cui anche una delle verifiche non sia superata. Il parere favorevole puo' essere condizionato all'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'Art. 5.