Art. 17.
            Modalita' per il rilascio del parere tecnico
              sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA
    1.   L'ARPA,  ricevuta  la  domanda  di  autorizzazione,  procede
all'istruttoria della pratica:
      a) verificando  la  correttezza, completezza e congruenza della
documentazione  prodotta;  in  caso  di  verifica con esito negativo,
l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta
di integrazione della documentazione;
      b) effettuando  la  valutazione  teorica  dei  livelli di campo
elettromagnetico prodotti dal singolo impianto e confrontandoli con i
limiti  di  esposizione,  i  valori  di attenzione e gli obiettivi di
qualita'  stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto   della  legge  n.  36/2001,  e  relativi  provvedimenti  di
attuazione,  anche  secondo  quanto  modificato nell'allegato «B» del
decreto  ministeriale  10 settembre 1998, n. 381 (regolamento recante
norme  per  la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con  la  salute  umana). Nel caso di impianto gia' attivo, qualora si
riscontrasse  un  valore  superiore a 1/2 delle soglie previste dalla
normativa  vigente,  e'  effettuata  una  misura  in campo nelle aree
individuate  a maggiore  livello di esposizione per la popolazione ed
e'  verificato  il  rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione   e   degli   obiettivi  di  qualita',  con  l'impiego  di
metodologie  normalizzate  secondo  le norme tecniche vigenti emanate
dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
      c) calcolando i livelli di campo elettromagnetico globali entro
un'area  circolare  di  raggio  pari  a  300  m centrata nel punto di
installazione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o verificando
il  rispetto  dei  limiti  di esposizione, dei valori di attenzione e
degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti  uniformemente  a  livello
nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001, e relativi
provvedimenti   di   attuazione.  Tale  calcolo  terra'  conto  della
sovrapposizione  delle  emissioni  elettromagnetiche  provenienti  da
tutti  gli  altri  impianti  per  telefonia mobile presenti nell'area
considerata,  nonche'  di  eventuali  impianti  radiotelevisivi,  con
potenza in antenna superiore a 300 W presenti entro un'area circolare
di   raggio   pari  a  2  km  centrata  nel  punto  di  installazione
dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.
    2.  Al termine dell'istruttoria l'ARPA rilascia un parere tecnico
favorevole  nel  caso  in  cui  siano superate le verifiche di cui al
comma 1,  contrario nel caso in cui anche una delle verifiche non sia
superata.    Il    parere   favorevole   puo'   essere   condizionato
all'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'Art. 5.