Art. 18. Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti 1. Procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo: a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione; b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante; c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPAM, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione; d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all'Art. 20. 2. Le procedure autorizzative o iter semplificati sono previsti nei regolamenti comunali. Non e' comunque derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.