Art. 18.
            Procedure semplificate e condizioni agevolate
                 per la realizzazione degli impianti
    1.  Procedure  autorizzative o iter semplificati si applicano con
riguardo:
      a) alla  realizzazione  di  impianti  all'interno delle zone di
attrazione;
      b) alla   realizzazione,  all'interno  delle  zone  neutre,  di
impianti  che,  secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa
perizia  asseverata,  propongano  la  messa  in  opera delle migliori
tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione
dei    servizi    di    telecomunicazione,   dal   punto   di   vista
dell'architettura  della  rete  (nel  caso di sistemi a rete), oppure
nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
      c) alla   realizzazione,  all'interno  delle  zone  neutre,  di
impianti  in  sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto
indicato  dal  richiedente  e da relativo parere preventivo formulato
dall'ARPAM,  diano  luogo  a una riduzione dei livelli di esposizione
della popolazione;
      d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle
zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di
attrazione, degli impianti di cui all'Art. 20.
    2.  Le  procedure autorizzative o iter semplificati sono previsti
nei regolamenti comunali. Non e' comunque derogabile, anche per tutte
le   richieste   soggette   a  iter  semplificato  o  abbreviato,  la
presentazione  dell'intera  documentazione  prevista  dalla normativa
vigente.