Art. 19.
                   Spese per attivita' istruttorie
    1.  Le spese derivanti dallo svolgimento delle attivita' tecniche
e     amministrative     per    il    rilascio    dell'autorizzazione
all'installazione  o  alla  modifica degli impianti, per ogni singola
installazione,  sono  stabilite dalla giunta regionale, anche tenendo
conto   del   tariffario   delle   prestazioni   dell'ARPAM,  secondo
graduazione  per  potenza  efficace  e per contesto di inserimento, e
variano da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.
    2.  Per  la  modifica  degli  impianti  gia'  provvisti di titolo
autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
    3.  Non  costituiscono  modifica,  al  fine  della  presentazione
dell'istanza  di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese,
gli   interventi   sugli   impianti,   gia'   provvisti   di   titolo
autorizzativo,  aventi  caratteristica  di  mera  manutenzione  o  di
semplice  sostituzione  di  parti, che implichino solo variazioni non
sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione
del campo elettromagnetico prodotto.
    4.  L'importo e' sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di
diniego.
    5.   Il   pagamento  deve  essere  effettuato  al  momento  della
presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.