Art. 19. Spese per attivita' istruttorie 1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attivita' tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione, sono stabilite dalla giunta regionale, anche tenendo conto del tariffario delle prestazioni dell'ARPAM, secondo graduazione per potenza efficace e per contesto di inserimento, e variano da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro. 2. Per la modifica degli impianti gia' provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento. 3. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, gia' provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. 4. L'importo e' sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego. 5. Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.