Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  agli
impianti   ed   alle  apparecchiature  in  grado  di  produrre  campi
elettromagnetici  di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali
sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.