Art. 21. Competenze e riferimenti normativi 1. La Regione adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera e), dell'Art. 9, comma 1 della legge n. 36/2001 nonche' ai sensi della presente legge. 2. I comuni esercitano i compiti di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale tramite l'ARPAM, ai sensi dell'Art. 14 della legge n. 36/2001 e dell'Art. 8 della presente legge, anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dall'ARPAM.