Art. 21.
                 Competenze e riferimenti normativi
    1.  La  Regione  adotta  i  piani  di  risanamento degli impianti
radioelettrici  ai  sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera e), dell'Art.
9,  comma 1  della  legge  n. 36/2001 nonche' ai sensi della presente
legge.
    2.  I  comuni  esercitano  i  compiti di controllo e di vigilanza
sanitaria  e  ambientale tramite l'ARPAM, ai sensi dell'Art. 14 della
legge  n.  36/2001  e  dell'Art.  8  della  presente legge, anche con
riguardo  alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla
base di programmi di monitoraggio predisposti dall'ARPAM.