Art. 22. M i s u r e 1. L'ARPAM provvede all'effettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche previste dall'Art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, nel quadro dei compiti fissati dall'Art. 14 della legge n. 36/2001.