Art. 22.
                             M i s u r e
    1.   L'ARPAM  provvede  all'effettuazione  delle  verifiche,  con
impiego  di  metodologie  normalizzate,  secondo le tecniche previste
dall'Art.  6  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 luglio  2003,  nel  quadro  dei  compiti fissati dall'Art. 14 della
legge n. 36/2001.