Art. 24.
                        Piano di risanamento
    1.  Nel  caso  di  superamento  dei  valori di attenzione o degli
obiettivi di qualita', qualora la riduzione a conformita', perseguita
con  le azioni di cui all'Art. 23, non consenta il mantenimento della
qualita'  del  servizio,  previo accertamento degli organi periferici
del  Ministero  delle  comunicazioni  competenti  per  territorio,  i
gestori  devono  predisporre  un  piano  di  risanamento  al  fine di
riportare  i  valori  di  campo  al  di sotto delle rispettive soglie
superate.
    2.  Il  piano  puo'  comprendere misure tecniche, tecnologiche di
modernizzazione  e  innovazione  degli  impianti, unitamente a misure
organizzative   e   di  razionalizzazione  mediante  condivisione  su
tralicci  comuni,  oppure  ipotesi  di  trasferimento  in altri siti,
secondo quanto previsto all'Art. 30.