Art. 24. Piano di risanamento 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualita', qualora la riduzione a conformita', perseguita con le azioni di cui all'Art. 23, non consenta il mantenimento della qualita' del servizio, previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, i gestori devono predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate. 2. Il piano puo' comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto previsto all'Art. 30.