Art. 25.
            Riduzione a conformita' dei siti non a norma
    1.  L'ARPAM,  sulla  base  dei  programmi  di monitoraggio di cui
all'Art.  21, comma 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai
comuni ed alla Regione.
    2.  Nei  casi  in  cui  si verifichi il superamento dei limiti di
esposizione,  dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualita',
il  comune  sede  degli  impianti  diffida i gestori a procedere alla
riduzione a conformita' di cui all'Art. 23 entro un termine congruo e
comunque  entro  e  non  oltre  sessanta  giorni.  A tal fine l'ARPAM
provvede  alla  valutazione  delle  riduzioni da apportare ai singoli
contributi  di  campo elettromagnetico generati dalle varie sorgenti.
Il  comune  informa  l'ARPAM dell'emanazione della diffida in capo ai
gestori.
    3. Fino all'adozione delle eventuali misure di analoga efficacia,
alternative  alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il
gestore  deve  comunque  ridurre la potenza secondo quanto prescritto
dal comune interessato, sulla base delle indicazioni dell'ARPAM.
    4.  In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire
la  riduzione  a  conformita',  nel caso di superamento dei limiti di
esposizione,  il  comune,  scaduto il termine della diffida, richiede
agli   organi  statali  competenti  la  disattivazione  dei  suddetti
impianti e ne da' comunicazione alla Regione.
    5.  Nel  caso  di  superamento  dei  valori di attenzione o degli
obiettivi  di  qualita',  qualora  la  riduzione  a  conformita'  non
consenta  il mantenimento della qualita' del servizio, secondo quanto
accertato  dagli  organi periferici del Ministero delle comunicazioni
competenti   per   territorio,   i   gestori   degli   impianti   per
radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni
ne   danno   comunicazione   al   comune,   allegando   la   relativa
certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti
al  fine  di  attivare la procedura per la presentazione del piano di
risanamento.