Art. 25. Riduzione a conformita' dei siti non a norma 1. L'ARPAM, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui all'Art. 21, comma 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai comuni ed alla Regione. 2. Nei casi in cui si verifichi il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualita', il comune sede degli impianti diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformita' di cui all'Art. 23 entro un termine congruo e comunque entro e non oltre sessanta giorni. A tal fine l'ARPAM provvede alla valutazione delle riduzioni da apportare ai singoli contributi di campo elettromagnetico generati dalle varie sorgenti. Il comune informa l'ARPAM dell'emanazione della diffida in capo ai gestori. 3. Fino all'adozione delle eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal comune interessato, sulla base delle indicazioni dell'ARPAM. 4. In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformita', nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede agli organi statali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne da' comunicazione alla Regione. 5. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualita', qualora la riduzione a conformita' non consenta il mantenimento della qualita' del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al comune, allegando la relativa certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.