Art. 26. Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma Impianti per radiodiffusione 1. I comuni, sulla base di quanto previsto dall'Art. 25, danno comunicazione alla Regione dell'avvenuta riduzione a conformita' o della necessita' di adozione di un piano di risanamento di cui all'Art. 24, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori. 2. La Regione comunica al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti. 3. La Regione segnala agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, la necessita' di accertare il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata sia quella assentita nei suddetti atti. L'esito dell'accertamento rappresenta premessa alla redazione del piano di cui costituisce parte integrante.