Art. 26.
          Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma
                    Impianti per radiodiffusione
    1.  I  comuni,  sulla base di quanto previsto dall'Art. 25, danno
comunicazione  alla  Regione  dell'avvenuta riduzione a conformita' o
della  necessita'  di  adozione  di  un  piano  di risanamento di cui
all'Art. 24, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.
    2.  La  Regione  comunica  al CORECOM i siti per i quali si renda
necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai
dati identificativi dei singoli impianti.
    3.  La Regione segnala agli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni  competenti  per territorio, la necessita' di accertare
il   rispetto   delle  condizioni  tecniche  imposte  negli  atti  di
concessione,  verificando in particolare che la potenza irradiata sia
quella   assentita   nei  suddetti  atti.  L'esito  dell'accertamento
rappresenta  premessa  alla  redazione  del  piano di cui costituisce
parte integrante.