Art. 28. Procedure per la presentazione dei piani di risanamento da parte dei gestori 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualita', la Regione, ricevuta dal comune la comunicazione di cui all'Art. 27, comma 1, chiede ai gestori di presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre sei mesi, una proposta di piano di risanamento nonche' di trasmetterne copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualita' cosi' come stabiliti dall'Art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. 2. Nel caso di piani di risanamento che interessino ambienti scolastici, sanitari o socio-assistenziali per l'infanzia, la Regione puo' individuare specifiche priorita' o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni. 3. I gestori degli impianti ubicati nel sito oggetto di risanamento presentano alla Regione un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell'intero sito, avente come oggetto della totalita' degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarita' tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonche' della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. Il piano deve contenere altresi' la specificazione dei tempi, delle modalita' di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti. 4. La Regione, sentiti i comuni interessati e acquisiti i preventivi pareri vincolanti degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio e dell'ARPAM, adotta il piano, anche con integrazioni o modificazioni. 5. Fino all'adozione del piano di risanamento il gestore deve comunque ottemperare alla richiesta di riduzione a conformita'. 6. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento e' posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell'Art. 9, comma 1, della legge n. 36/2001.