Art. 28.
       Procedure per la presentazione dei piani di risanamento
                        da parte dei gestori
    1.  Nel  caso  di  superamento  dei  valori di attenzione o degli
obiettivi   di   qualita',   la   Regione,  ricevuta  dal  comune  la
comunicazione  di  cui  all'Art.  27,  comma 1,  chiede ai gestori di
presentare,  entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non
oltre  sei  mesi,  una  proposta  di  piano di risanamento nonche' di
trasmetterne  copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di
adeguare  gli  impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli
obiettivi  di  qualita'  cosi' come stabiliti dall'Art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
    2.  Nel  caso  di  piani  di risanamento che interessino ambienti
scolastici, sanitari o socio-assistenziali per l'infanzia, la Regione
puo' individuare specifiche priorita' o tempistiche abbreviate per la
redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni.
    3.   I  gestori  degli  impianti  ubicati  nel  sito  oggetto  di
risanamento  presentano  alla  Regione  un  unico  piano  organico di
risanamento  per  la  riorganizzazione  dell'intero sito, avente come
oggetto  della totalita' degli impianti presenti, tenendo conto delle
emissioni,  delle  peculiarita'  tecniche  e delle caratteristiche di
esercizio   dei  singoli  impianti,  nonche'  della  regolamentazione
comunale  e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. Il piano
deve  contenere altresi' la specificazione dei tempi, delle modalita'
di  realizzazione  degli  interventi,  e  della  localizzazione delle
strutture nei siti.
    4.  La  Regione,  sentiti  i  comuni  interessati  e  acquisiti i
preventivi  pareri  vincolanti  degli organi periferici del Ministero
delle comunicazioni competenti per territorio e dell'ARPAM, adotta il
piano, anche con integrazioni o modificazioni.
    5.  Fino  all'adozione  del  piano di risanamento il gestore deve
comunque ottemperare alla richiesta di riduzione a conformita'.
    6.   Ogni   onere   derivante   dall'applicazione  dei  piani  di
risanamento  e'  posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, della legge n. 36/2001.