Art. 3. Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione 1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all'Art. 2 sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonche' gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli esistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibili, compatibilmente con la qualita' dei servizi svolti dai sistemi stessi. 2. Gli impianti e le apparecchiature di cui all'Art. 2 devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualita' indicati dalla vigente legislazione. 3. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente.