Art. 3.
    Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione
    1.  I  titolari  degli  impianti  e  delle apparecchiature di cui
all'Art.  2  sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati
dalla  normativa  statale  vigente  nonche'  gli adempimenti previsti
dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi
fissi  per  le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di
quelli  esistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo
elettromagnetico   piu'   bassi  possibili,  compatibilmente  con  la
qualita' dei servizi svolti dai sistemi stessi.
    2.  Gli  impianti  e  le apparecchiature di cui all'Art. 2 devono
inoltre  rispettare  i  valori  di attenzione ed essere conformi agli
obiettivi di qualita' indicati dalla vigente legislazione.
    3. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge
a  carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere
effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o
ingegneria,  oppure  di  diploma  di  perito industriale ad indirizzo
elettronico,   elettrotecnico,   delle   telecomunicazioni,   fisico,
nucleare ovvero di altro titolo equivalente.