Art. 31. Informazione alla cittadinanza 1. I comuni destinano almeno il 30 per cento degli introiti, derivanti dall'applicazione di sanzioni, dal versamento dei contributi per spese amministrative e dai canoni di affitto ai gestori di impianti di suoli o edifici di proprieta' comunale, alla predisposizione di dispositivi per l'informazione alla cittadinanza sull'intensita' delle emissioni nei siti sui quali insistono impianti di telecomunicazioni o radiotelevisivi.