Art. 31.
                   Informazione alla cittadinanza
    1.  I  comuni  destinano  almeno  il 30 per cento degli introiti,
derivanti   dall'applicazione   di   sanzioni,   dal  versamento  dei
contributi  per  spese  amministrative  e  dai  canoni  di affitto ai
gestori  di  impianti di suoli o edifici di proprieta' comunale, alla
predisposizione  di  dispositivi per l'informazione alla cittadinanza
sull'intensita' delle emissioni nei siti sui quali insistono impianti
di telecomunicazioni o radiotelevisivi.