Art. 32. Disposizioni transitorie 1. I regolamenti comunali attualmente in vigore che disciplinano la localizzazione degli impianti restano validi ed efficaci sino all'adozione del regolamento comunale adottato ai sensi della presente legge. 2. Trascorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, restano valide ed efficaci unicamente le norme dei regolamenti comunali compatibili con i criteri dalla stessa legge dettati. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa vigente. 3. Al fine dell'adeguamento degli impianti in esercizio e di quelli che hanno ottenuto l'autorizzazione, i gestori, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a segnalare la propria condizione al comune competente per territorio, all'ARPAM ed alla Regione, allegando alla comunicazione la documentazione di cui al comma 3 dell'Art. 5. La giunta regionale ed i dirigenti regionali competenti assicurano le misure di coordinamento occorrenti affinche' le riduzioni a conformita' ed i risanamenti necessari abbiano luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.