Art. 32.
                      Disposizioni transitorie
    1.  I regolamenti comunali attualmente in vigore che disciplinano
la  localizzazione  degli  impianti  restano  validi ed efficaci sino
all'adozione   del  regolamento  comunale  adottato  ai  sensi  della
presente legge.
    2.  Trascorsi  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge,  restano  valide ed efficaci unicamente le norme dei
regolamenti  comunali  compatibili  con  i criteri dalla stessa legge
dettati. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale, si
fa riferimento alla normativa vigente.
    3.  Al  fine  dell'adeguamento  degli  impianti in esercizio e di
quelli  che hanno ottenuto l'autorizzazione, i gestori, entro novanta
giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a
segnalare  la propria condizione al comune competente per territorio,
all'ARPAM   ed   alla   Regione,   allegando  alla  comunicazione  la
documentazione  di cui al comma 3 dell'Art. 5. La giunta regionale ed
i   dirigenti   regionali   competenti   assicurano   le   misure  di
coordinamento  occorrenti  affinche'  le riduzioni a conformita' ed i
risanamenti  necessari  abbiano  luogo  entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.