Art. 33.
         Revoca di disposizioni amministrative. Modulistica
    1. E' revocata la direttiva regionale approvata con deliberazione
della giunta regionale n. 1301 del 7 giugno 1993.
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge   la   giunta  regionale  approva  la  modulistica  applicativa
unificata  alla  quale  i  comuni  ed  i titolari degli impianti sono
tenuti  ad  attenersi.  Nel  medesimo termine la giunta stabilisce il
formato  dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti che i titolari
sono tenuti a fornire ai sensi della presente legge.