Art. 33. Revoca di disposizioni amministrative. Modulistica 1. E' revocata la direttiva regionale approvata con deliberazione della giunta regionale n. 1301 del 7 giugno 1993. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva la modulistica applicativa unificata alla quale i comuni ed i titolari degli impianti sono tenuti ad attenersi. Nel medesimo termine la giunta stabilisce il formato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi della presente legge.