Art. 5.
              Regime autorizzatorio per nuovi impianti
    1.  I  titolari  degli  impianti  presentano  al comune, entro il
31 dicembre  di  ogni  anno,  un  programma contenente le proposte di
localizzazione     degli    impianti    per    telecomunicazioni    e
radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale.
    2.    Per    l'installazione   di   nuovi   impianti   fissi   di
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi,  operanti  nell'intervallo  di
frequenza   compresa   tra   100   kHz   e   300   GHz,  il  rilascio
dell'autorizzazione,  da  parte del comune competente per territorio,
e'  vincolato  alla  preventiva  acquisizione del parere dell'agenzia
regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM).
    3. L'esercizio dell'impianto e' autorizzato dal comune sulla base
delle  prescrizioni  eventualmente  contenute  nel  parere rilasciato
dall'ARPAM.  A  tal  fine,  i  soggetti  interessati, contestualmente
all'istanza  di  autorizzazione al comune, devono presentare apposita
domanda all'ARPAM. Entrambe le domande devono essere corredate da:
      a) estremi della concessione governativa;
      b) due  copie del progetto esecutivo dello stesso impianto, nel
quale, attraverso gli elaborati allegati, devono essere evidenziati i
sotto elencati parametri essenziali:
        1)   costruttore,   tipo,  modello  e  caratteristiche  delle
apparecchiature   di   produzione   modulazione,  demodulazione,  con
frequenza di trasmissione del segnale;
        2)   costruttore   tipo,   altezza   e  modello  dell'antenna
trasmittente;
        3) caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali:
          a) diagrammi   di   irradiazione  orizzontale  e  verticali
completi di scala;
          b)   inclinazione   sull'orizzonte   dell'asse  di  massima
irradiazione;
          c) direzione  di  questo  asse  con  riferimento  ai  punti
cardinali;
          d) guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel);
          e) altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del
traliccio o palo cui e' ancorata l'antenna;
        4) potenza massima in antenna;
        5) frequenza portante o canale di trasmissione;
        6)  altitudine  e  coordinate geografiche del punto o zona di
installazione  con  il corredo di carte topografiche nelle quali sono
evidenziati  le  caratteristiche  altinietriche  e  gli  insediamenti
abitativi della zona circostante l'installazione;
        7)    intensita'   dei   campi   elettromagnetici   generati,
determinati  mediante  calcolo,  con la descrizione dettagliata delle
modalita' di calcolo seguite;
        8)  precisazioni  di  quali e quanti altri trasmettitori sono
installati nella zona interessata;
      c) eventuali   pareri   o   autorizzazioni,  propedeutici  alla
realizzazione  dell'impianto,  previsti  dalla  normativa  statale  e
regionale vigente;
      d) atto  di  impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o
da   suo   legale   rappresentante,   ad  una  corretta  manutenzione
dell'impianto,  ove,  ai  fini  della  protezione  della popolazione,
devono  essere  rispettate  le  prescrizioni  fornite  dall'ARPAM; il
titolare   dell'impianto   o  il  suo  legale  rappresentante  devono
impegnarsi  altresi'  ad  eseguire,  nel  caso  di  disattivazione, i
relativi  interventi  sull'impianto  fino  alla completa demolizione,
ripristinando il sito in armonia con il contesto ambientale;
      e) certificato    fidejussorio    relativo    agli   oneri   di
smantellamento e ripristino ambientale.
    4. L'ARPAM si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
data   di  ricezione  della  richiesta  di  nulla-osta,  fissando  le
eventuali prescrizioni da adottare per la realizzazione delle opere e
per l'esercizio dell'impianto, nonche' le modalita' per la esecuzione
delle misure ad installazione avvenuta.
    5.  Qualora  vengano  riscontrate  carenze  o  inesattezze  nella
documentazione   progettuale   presentata,  l'ARPAM  puo'  richiedere
direttamente  ulteriori  elaborati  e  chiarimenti trasmettendo copia
della  richiesta  anche  al  comune. La richiesta di documentazione e
chiarimenti integrativi comporta l'interruzione del termine di cui al
comma 4  per  il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta e la
presentazione dell'integrazione.
    6.  Il  comune  conclude  il  procedimento  autorizzativo entro i
successivi  trenta  giorni  dal  ricevimento  del  parere dell'ARPAM,
comunicandone   l'esito   al  titolare  ed  all'ARPAM  stessa;  nelle
comunicazioni  al  titolare  ed  all'ARPAM sono indicate le eventuali
prescrizioni.  Il  titolare dell'impianto puo', conseguentemente, nel
rispetto  degli  articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 259/2003
«codice  delle  comunicazioni»; della normativa nazionale in genere e
degli  adempimenti di cui al comma 2 dell'Art. 1, provvedere alla sua
installazione e messa in esercizio.
    7.  Entro  trenta giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto,
il  titolare  invia  apposita  comunicazione  al comune ed all'ARPAM,
dichiarando   sotto   la   propria   responsabilita'  la  conformita'
dell'impianto  realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle
prescrizioni di cui al comma 4.
    8. Le autorizzazioni vengono rilasciate dai comuni in conformita'
al   proprio   regolamento  di  cui  all'Art.  4  ed  ai  criteri  di
localizzazione  di  cui  al  titolo II. Qualsiasi modificazione negli
edifici  esistenti  per  l'installazione  degli impianti di telefonia
mobile  e  di  radiodiffusione deve comportare la preventiva verifica
del rispetto della normativa antisismica.
    9.  Per  la telefonia cellulare e gli impianti ad alta tecnologia
per  la  trasmissione dati che si avvalgono di sistemi fissi operanti
nell'intervallo  di frequenza compresa tra 900 MHz e 30 GHz la giunta
regionale,   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  emana  apposita  direttiva  di regolamentazione del
regime autorizzatorio.