Art. 5. Regime autorizzatorio per nuovi impianti 1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale. 2. Per l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il rilascio dell'autorizzazione, da parte del comune competente per territorio, e' vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM). 3. L'esercizio dell'impianto e' autorizzato dal comune sulla base delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere rilasciato dall'ARPAM. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente all'istanza di autorizzazione al comune, devono presentare apposita domanda all'ARPAM. Entrambe le domande devono essere corredate da: a) estremi della concessione governativa; b) due copie del progetto esecutivo dello stesso impianto, nel quale, attraverso gli elaborati allegati, devono essere evidenziati i sotto elencati parametri essenziali: 1) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione modulazione, demodulazione, con frequenza di trasmissione del segnale; 2) costruttore tipo, altezza e modello dell'antenna trasmittente; 3) caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali: a) diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala; b) inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione; c) direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; d) guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel); e) altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui e' ancorata l'antenna; 4) potenza massima in antenna; 5) frequenza portante o canale di trasmissione; 6) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziati le caratteristiche altinietriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione; 7) intensita' dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalita' di calcolo seguite; 8) precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata; c) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente; d) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le prescrizioni fornite dall'ARPAM; il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante devono impegnarsi altresi' ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto ambientale; e) certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale. 4. L'ARPAM si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di nulla-osta, fissando le eventuali prescrizioni da adottare per la realizzazione delle opere e per l'esercizio dell'impianto, nonche' le modalita' per la esecuzione delle misure ad installazione avvenuta. 5. Qualora vengano riscontrate carenze o inesattezze nella documentazione progettuale presentata, l'ARPAM puo' richiedere direttamente ulteriori elaborati e chiarimenti trasmettendo copia della richiesta anche al comune. La richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi comporta l'interruzione del termine di cui al comma 4 per il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta e la presentazione dell'integrazione. 6. Il comune conclude il procedimento autorizzativo entro i successivi trenta giorni dal ricevimento del parere dell'ARPAM, comunicandone l'esito al titolare ed all'ARPAM stessa; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPAM sono indicate le eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto puo', conseguentemente, nel rispetto degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 259/2003 «codice delle comunicazioni»; della normativa nazionale in genere e degli adempimenti di cui al comma 2 dell'Art. 1, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio. 7. Entro trenta giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al comune ed all'ARPAM, dichiarando sotto la propria responsabilita' la conformita' dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4. 8. Le autorizzazioni vengono rilasciate dai comuni in conformita' al proprio regolamento di cui all'Art. 4 ed ai criteri di localizzazione di cui al titolo II. Qualsiasi modificazione negli edifici esistenti per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione deve comportare la preventiva verifica del rispetto della normativa antisismica. 9. Per la telefonia cellulare e gli impianti ad alta tecnologia per la trasmissione dati che si avvalgono di sistemi fissi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 900 MHz e 30 GHz la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva di regolamentazione del regime autorizzatorio.