Art. 6. R i s a n a m e n t i 1. In prossimita' degli impianti e nelle zone abitative o sedi di attivita' lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati all'Art. 3 ed all'Art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui al titolo III. 2. Nell'ambito delle azioni di risanamento di cui al comma 1, la riduzione a conformita' deve essere attuata in accordo a quanto riportato nell'allegato «C» al decreto ministeriale n. 381/1998.