Art. 6.
                        R i s a n a m e n t i
    1. In prossimita' degli impianti e nelle zone abitative o sedi di
attivita'  lavorativa  per lavoratori non professionalmente esposti o
nelle  zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i
limiti  fissati  all'Art.  3  ed  all'Art.  4,  comma 2,  del decreto
ministeriale n. 381/1998, devono essere attuate azioni di risanamento
a  carico  dei  titolari degli impianti entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge e con le modalita' di cui al titolo III.
    2.  Nell'ambito delle azioni di risanamento di cui al comma 1, la
riduzione  a  conformita'  deve  essere  attuata  in accordo a quanto
riportato nell'allegato «C» al decreto ministeriale n. 381/1998.