Art. 8. Vigilanza e controllo 1. I comuni, avvalendosi dell'ARPAM, esercitano le attivita' di vigilanza e di controllo relativamente alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale n. 381/1998. 2. Per ogni impianto disciplinato dalla presente legge, l'ARPAM provvede periodicamente, con intervallo di tempo non inferiore ad un anno, o sulla base della semplice richiesta ricevuta dal comune dove e' ubicato l'impianto, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'Art. 3 ed all'Art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998, effettuando le misurazioni di controllo per tutte le installazioni operanti. Di tali verifiche deve essere data comunicazione al comune stesso, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, alla Regione - Assessorato regionale all'ambiente, all'azienda sanitaria regionale (A.S.Re.M.), al Ministero delle comunicazioni, al Ministero dell'ambiente ed al titolare dell'impianto. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ARPAM e' autorizzata ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dei campi elettromagnetici. 4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni dell'ARPAM di cui al presente articolo, nonche' gli oneri derivanti dall'attivita' tecnica ed istruttoria di cui all'Art. 5 ed all'Art. 6, sono posti a carico del titolare dell'impianto nella misura di un massimo di 5 misurazioni per ogni anno solare. Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAM.