Art. 8.
                        Vigilanza e controllo
    1.  I  comuni, avvalendosi dell'ARPAM, esercitano le attivita' di
vigilanza  e  di  controllo  relativamente  alle  disposizioni  della
presente legge e del decreto ministeriale n. 381/1998.
    2.  Per  ogni impianto disciplinato dalla presente legge, l'ARPAM
provvede  periodicamente, con intervallo di tempo non inferiore ad un
anno,  o sulla base della semplice richiesta ricevuta dal comune dove
e'  ubicato  l'impianto, alla verifica del rispetto dei limiti di cui
all'Art.  3  ed  all'Art.  4,  comma 2,  del  decreto ministeriale n.
381/1998,  effettuando  le  misurazioni  di  controllo  per  tutte le
installazioni   operanti.   Di   tali   verifiche  deve  essere  data
comunicazione  al  comune stesso, per l'adozione dei provvedimenti di
competenza,   alla  Regione  -  Assessorato  regionale  all'ambiente,
all'azienda  sanitaria  regionale  (A.S.Re.M.),  al  Ministero  delle
comunicazioni,    al   Ministero   dell'ambiente   ed   al   titolare
dell'impianto.
    3.  Nell'esercizio  delle sue funzioni, l'ARPAM e' autorizzata ad
effettuare  all'interno  dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga
necessarie  per  l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione dei campi elettromagnetici.
    4.  Gli  oneri  derivanti  dalle prestazioni dell'ARPAM di cui al
presente articolo, nonche' gli oneri derivanti dall'attivita' tecnica
ed  istruttoria  di cui all'Art. 5 ed all'Art. 6, sono posti a carico
del   titolare   dell'impianto  nella  misura  di  un  massimo  di  5
misurazioni  per  ogni  anno  solare.  Le  tariffe  delle prestazioni
tecniche,  istruttorie  e di rilevamento sono indicate nel tariffario
delle prestazioni dell'ARPAM.