Art. 10. Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 1. Il periodo previsto dall'Art. 3, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), come rideterminato dall'Art. 23, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006), e' prorogato al 31 dicembre 2008. 2. La spesa autorizzata dall'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, da ultimo rideterminata dall'Art. 8, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005). e' rideterminata in euro 4.700.000 per l'anno 2006 ed e' autorizzata in annui euro 3.500.000 per il 2007 e il 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - cap. 68360).