Art. 10.
      Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte
e del borgo medioevale di Bard legge regionale 17 maggio 1996, n. 10
    1.   Il  periodo  previsto  dall'Art.  3,  comma 1,  della  legge
regionale  17 maggio  1996,  n.  10  (Interventi per il recupero e la
valorizzazione  del  forte  e  del  borgo  medioevale  di Bard), come
rideterminato   dall'Art.   23,   comma 3,   della   legge  regionale
15 dicembre  2003,  n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006),
e' prorogato al 31 dicembre 2008.
    2.  La  spesa  autorizzata  dall'Art.  3,  comma 1,  della  legge
regionale  n.  10/1996, da ultimo rideterminata dall'Art. 8, comma 1,
della  legge  regionale  16 giugno  2005,  n.  15  (Assestamento  del
bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario 2005, modifiche ed
integrazioni  a  disposizioni  legislative, variazione al bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario  2005). e' rideterminata in euro
4.700.000  per  l'anno 2006 ed e' autorizzata in annui euro 3.500.000
per   il   2007   e  il  2008  (obiettivo  programmatico  2.2.4.07  -
cap. 68360).