Art. 14.
                  Modificazione dell'Art. 40 della
                legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5
    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 40 della legge regionale 25 gennaio
2000,  n.  5  (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del
Servizio  socio-sanitario  regionale  e  per  il  miglioramento della
qualita'   e   dell'appropriatezza   delle   prestazioni   sanitarie,
socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  prodotte  ed  erogate  nella
regione), e' inserito il seguente:
    «1-bis.   La   giunta   regionale   puo',   altresi',   procedere
all'acquisto  o  alla  realizzazione  di beni immobili da destinare a
fini  sanitari  o  ad altre finalita' istituzionali dell'azienda USL,
con  le modalita' stabilite dalla normativa vigente. I beni acquisiti
o  realizzati  sono ceduti in comodato all'azienda U.S.L. con vincolo
di destinazione.».