Art. 14. Modificazione dell'Art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e' inserito il seguente: «1-bis. La giunta regionale puo', altresi', procedere all'acquisto o alla realizzazione di beni immobili da destinare a fini sanitari o ad altre finalita' istituzionali dell'azienda USL, con le modalita' stabilite dalla normativa vigente. I beni acquisiti o realizzati sono ceduti in comodato all'azienda U.S.L. con vincolo di destinazione.».