Art. 17. Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 1. L'autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, disposta ai sensi dell'Art. 15, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Interventi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), e' prorogata al 31 dicembre 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.2 - capitolo 63515).