Art. 17.
            Incentivi per la realizzazione di interventi
                        di edilizia abitativa
        convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
    1. L'autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, disposta
ai  sensi  dell'Art.  15,  comma 1, della legge regionale 28 febbraio
2003, n. 5 (Interventi per la realizzazione di interventi di edilizia
abitativa convenzionata), e' prorogata al 31 dicembre 2008 (obiettivo
programmatico 2.2.1.2 - capitolo 63515).