Art. 18.
                 Funzionamento dei Gruppi consiliari
       Modificazioni della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6
    1.  L'Art.  4  della  legge  regionale  17 marzo  1986,  n.  6  -
(Funzionamento dei Gruppi consiliari), e' sostituito dal seguente:
    «Art. 4 (Contributi finanziari). - 1. I contributi finanziari per
gli  oneri  di  funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di
aggiornamento,  studio  e  documentazione, compresa l'acquisizione di
consulenze, nonche' per l'organizzazione di convegni e conferenze per
diffondere   le   conoscenze   sull'attivita'  dei  Gruppi  stessi  e
promuovere  la  partecipazione  sulle  questioni  di  competenza  del
Consiglio  regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo
nelle seguenti misure fisse mensili:
      a) euro 1500 per componente, fino al quinto;
      b) euro 1100 per componente, dal sesto al decimo;
      c) euro 900 per componente, a partire dall'undicesimo.
    2.  L'ammontare  dei  contributi  di cui al comma 1 e' aggiornato
ogni   anno,   con   deliberazione  dell'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio,  in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi a1
consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  al  netto dei
tabacchi,  determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su
anno).».
    2.  L'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, determinato
complessivamente  in  euro  100.000  per  l'anno 2006 e in annui euro
200.000  a  decorrere  dal  2007,  grava  sul  bilancio del Consiglio
regionale e trova copertura:
      a) per  l'anno  2006,  negli stanziamenti iscritti nel bilancio
del Consiglio stesso;
      b) per  gli  anni  2007 e 2008, negli stanziamenti iscritti sul
capitolo  20000  (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale)
del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008.