Art. 18. Funzionamento dei Gruppi consiliari Modificazioni della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 1. L'Art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 - (Funzionamento dei Gruppi consiliari), e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Contributi finanziari). - 1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonche' per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attivita' dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili: a) euro 1500 per componente, fino al quinto; b) euro 1100 per componente, dal sesto al decimo; c) euro 900 per componente, a partire dall'undicesimo. 2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 e' aggiornato ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi a1 consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).». 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato complessivamente in euro 100.000 per l'anno 2006 e in annui euro 200.000 a decorrere dal 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura: a) per l'anno 2006, negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso; b) per gli anni 2007 e 2008, negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008.