Art. 4.
         Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP
    1.  A  decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 1° gennaio
2006,  ai sensi dell'Art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006), il regime di esenzione dal pagamento
dell'IRAP deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative
di  utilita'  sociale (ONLUS) di cui all'Art. 1, comma 2, della legge
regionale  11 dicembre  2002,  n.  25 (legge finanziaria per gli anni
2003/2005),  e'  esteso  anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona  (ASP),  succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza,   fermo   restando   l'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione   dei  redditi,  anche  ai  fini  della  determinazione
dell'imponibile IRAP.