Art. 4. Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi dell'Art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'Art. 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (legge finanziaria per gli anni 2003/2005), e' esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.