Art. 9.
              Acquisizione del complesso alberghiero e
           immobiliare Grand Hotel Billia di Saidt-Vincent
    1.  In  considerazione  del  ruolo strategico del complesso Grand
Hotel Billia per lo sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, la
giunta   regionale   e'   autorizzata   ad  acquistare  il  complesso
immobiliare  del  Grand  Hotel  Billia,  del  Centro  Congressi  e le
pertinenze, nonche' la relativa azienda alberghiera, impregiudicati i
contenziosi  pendenti,  al  prezzo  massimo complessivo di 58.550.000
euro,  di  cui 550.000 euro come quota parte massima di corrispettivo
da determinarsi in misura effettiva in relazione alla data di stipula
del  contratto  definitivo.  Gli  oneri  fiscali  ed  accessori  sono
determinati in 7.700.000 euro massimi.
    2.  Il  complesso  immobiliare  e'  composto  dai  seguenti lotti
denominati:
      a) Grand Hotel Billia;
      b) Centro Congressi;
      c) Bon Souvenir;
      d) Tennis  Club,  campi da gioco, cabina elettrica e terreni in
via Billia;
      e) Villa  Marega  e terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi
est;
      f) Hotel du Parc;
      g) Cucciolo Due;
      h) terreni ex scuderia e centralina sud in viale Piemonte;
      i) parcheggio a sud di viale Piemonte;
      j) parcheggi per i dipendenti adiacenti alla Casa da gioco;
      k) terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi ovest;
      l) Cucciolo Uno;
      m) capannoni e terreni in frazione Renard;
      n) terreni tra viale Piemonte e viale Marconi.
    3. La giunta regionale e' autorizzata, in sede di perfezionamento
del  contratto,  ad  individuare,  ai  fini catastali, i beni oggetto
dell'acquisto.
    4.  La giunta regionale, per l'acquisto dell'azienda alberghiera,
e'  autorizzata  ad  acquisire,  tramite  la gestione speciale di cui
all'Art.  6  della  legge  regionale  n.  7/2006,  la  partecipazione
totalitaria  di  FINAOSTA  S.p.a.  nella Servizi Turistici Valdostani
S.r.l. al valore del patrimonio netto.
    5.  La  Regione,  al fine di assicurare la gestione del complesso
alberghiero, e' autorizzata a conferire l'incarico a FINAOSTA S.p.a.,
ai  sensi  dell'Art. 6 della legge regionale n. 7/2006, di acquistare
l'azienda   alberghiera,  tramite  la  societa'  controllata  Servizi
Turistici  Valdostani  S.r.l., e a cedere in locazione a quest'ultima
gli   immobili   Grand  Hotel  Billia,  Centro  Congressi,  parcheggi
adiacenti e Bon Souvenir.
    6.  Il  complesso  immobiliare  di cui al comma 2 e' acquistato e
ceduto  in  locazione  in  deroga  agli articoli 9, 10, comma 4, e 18
della  legge  regionale  10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della
Regione autonoma Valle d'Aosta).
    7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente -
legge, la giunta regionale approva un piano degli interventi di messa
a  norma e di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di
cui  al  comma 2.  Per  gli  interventi di messa a norma e di rinnovo
straordinario  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro 23.750.000 per il
triennio 2006/2008, di cui euro 7.750.000 per il 2006, euro 8.000.000
per il 2007 ed euro 8.000.000 per il 2008.
    8.  La  giunta regionale e' autorizzata a finanziare gli oneri di
cui  ai  commi  1 e 7 mediante ricorso all'indebitamento, a medio o a
lungo  termine,  con  le  modalita' ritenute piu' opportune, anche in
piu'   soluzioni,  per  un  ammontare  complessivo  massimo  di  euro
90.000.000  ad un tasso non superiore all'IRS a 20 anni, aumentato di
2  punti  percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a
venti anni, a decorrere dall'anno 2006.
    9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' valutato in
euro  5.250.000  per  l'anno  2006, euro 10.500.000 per l'anno 2007 e
euro  9.900.000  per l'anno 2008 e trova copertura nel bilancio della
Regione  per  l'anno  finanziario  2006  e  per il triennio 2006/2008
nell'obiettivo    programmatico    3 febbraio    (Altri   oneri   non
ripartibili).   A   decorrere  dall'anno  2009,  alla  determinazione
dell'onere si provvedera' con legge di bilancio.
    10.  Al  finanziamento  dell'onere  di cui al comma 9 si provvede
mediante  utilizzo degli stanziamenti iscritti nel medesimo obiettivo
programmatico:
      a) al  capitolo  69300  per l'anno 2006 per euro 2.000.000, per
l'anno 2007 per euro 3.750.000 e per l'anno 2008 per euro 4.250.000;
      b) al  capitolo  69320  per l'anno 2006 per euro 3.250.000, per
l'anno 2007 per euro 6.750.000 e per l'anno 2008 per euro 5.650.000.
    11.  L'onere  derivante  dal  comma 4  trova  copertura sui fondi
speciali di cui all'Art. 11 della legge regionale 7/2006.
    12.  Per l'applicazione del presente articolo la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    13.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui al comma 2 dell'Art. 10
della  legge  regionale  28 aprile  2003,  n.  13  (Assestamento  del
bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario 2003, modifiche ed
integrazioni  a  disposizioni  legislative, variazione al bilancio di
previsione  per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005),
e' revocata.