Art. 9. Acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hotel Billia di Saidt-Vincent 1. In considerazione del ruolo strategico del complesso Grand Hotel Billia per lo sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, la giunta regionale e' autorizzata ad acquistare il complesso immobiliare del Grand Hotel Billia, del Centro Congressi e le pertinenze, nonche' la relativa azienda alberghiera, impregiudicati i contenziosi pendenti, al prezzo massimo complessivo di 58.550.000 euro, di cui 550.000 euro come quota parte massima di corrispettivo da determinarsi in misura effettiva in relazione alla data di stipula del contratto definitivo. Gli oneri fiscali ed accessori sono determinati in 7.700.000 euro massimi. 2. Il complesso immobiliare e' composto dai seguenti lotti denominati: a) Grand Hotel Billia; b) Centro Congressi; c) Bon Souvenir; d) Tennis Club, campi da gioco, cabina elettrica e terreni in via Billia; e) Villa Marega e terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi est; f) Hotel du Parc; g) Cucciolo Due; h) terreni ex scuderia e centralina sud in viale Piemonte; i) parcheggio a sud di viale Piemonte; j) parcheggi per i dipendenti adiacenti alla Casa da gioco; k) terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi ovest; l) Cucciolo Uno; m) capannoni e terreni in frazione Renard; n) terreni tra viale Piemonte e viale Marconi. 3. La giunta regionale e' autorizzata, in sede di perfezionamento del contratto, ad individuare, ai fini catastali, i beni oggetto dell'acquisto. 4. La giunta regionale, per l'acquisto dell'azienda alberghiera, e' autorizzata ad acquisire, tramite la gestione speciale di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 7/2006, la partecipazione totalitaria di FINAOSTA S.p.a. nella Servizi Turistici Valdostani S.r.l. al valore del patrimonio netto. 5. La Regione, al fine di assicurare la gestione del complesso alberghiero, e' autorizzata a conferire l'incarico a FINAOSTA S.p.a., ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale n. 7/2006, di acquistare l'azienda alberghiera, tramite la societa' controllata Servizi Turistici Valdostani S.r.l., e a cedere in locazione a quest'ultima gli immobili Grand Hotel Billia, Centro Congressi, parcheggi adiacenti e Bon Souvenir. 6. Il complesso immobiliare di cui al comma 2 e' acquistato e ceduto in locazione in deroga agli articoli 9, 10, comma 4, e 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta). 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente - legge, la giunta regionale approva un piano degli interventi di messa a norma e di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di cui al comma 2. Per gli interventi di messa a norma e di rinnovo straordinario e' autorizzata la spesa di euro 23.750.000 per il triennio 2006/2008, di cui euro 7.750.000 per il 2006, euro 8.000.000 per il 2007 ed euro 8.000.000 per il 2008. 8. La giunta regionale e' autorizzata a finanziare gli oneri di cui ai commi 1 e 7 mediante ricorso all'indebitamento, a medio o a lungo termine, con le modalita' ritenute piu' opportune, anche in piu' soluzioni, per un ammontare complessivo massimo di euro 90.000.000 ad un tasso non superiore all'IRS a 20 anni, aumentato di 2 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni, a decorrere dall'anno 2006. 9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' valutato in euro 5.250.000 per l'anno 2006, euro 10.500.000 per l'anno 2007 e euro 9.900.000 per l'anno 2008 e trova copertura nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 3 febbraio (Altri oneri non ripartibili). A decorrere dall'anno 2009, alla determinazione dell'onere si provvedera' con legge di bilancio. 10. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 9 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel medesimo obiettivo programmatico: a) al capitolo 69300 per l'anno 2006 per euro 2.000.000, per l'anno 2007 per euro 3.750.000 e per l'anno 2008 per euro 4.250.000; b) al capitolo 69320 per l'anno 2006 per euro 3.250.000, per l'anno 2007 per euro 6.750.000 e per l'anno 2008 per euro 5.650.000. 11. L'onere derivante dal comma 4 trova copertura sui fondi speciali di cui all'Art. 11 della legge regionale 7/2006. 12. Per l'applicazione del presente articolo la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005), e' revocata.