(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36
                         del 7 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Ufficio del garante
    1.  E'  istituito,  presso  il Consiglio regionale, l'ufficio del
garante  delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta'
personale,  al  fine  di  contribuire  a garantire, in conformita' ai
principi  di  cui  agli  articoli 2,  3  e  4  della  Costituzione  e
nell'ambito  delle materie di competenza regionale, i diritti di tali
persone.
    2.  Tra  le  persone  di  cui  al  comma 1,  rientrano i soggetti
presenti  negli  istituti  penitenziari,  negli  istituti  penali per
minori,  nonche'  nei  centri  di  prima  accoglienza,  nei centri di
assistenza  temporanea  per  stranieri e nelle strutture sanitarie in
quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.