(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 7 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ufficio del garante 1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, al fine di contribuire a garantire, in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. 2. Tra le persone di cui al comma 1, rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonche' nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.