Art. 2.
               Costituzione, incompatibilita' e revoca
    1.  Il  garante e' il titolare dell'ufficio di cui all'Art. 1. Il
garante  e'  scelto  tra  candidati  che  hanno  ricoperto  incarichi
istituzionali  di  grande  responsabilita'  e rilievo o che hanno una
indiscussa  e  acclarata  competenza nel settore della protezione dei
diritti   fondamentali,   con  particolare  riguardo  ai  temi  della
detenzione.  Il  garante  e'  eletto  dal  Consiglio regionale con la
maggioranza  dei  due  terzi  dei  voti  favorevoli  nelle  prime due
votazioni  e  con  la maggioranza  semplice nella terza votazione. Il
garante  resta  in  carica per l'intera legislatura e non puo' essere
rieletto.
    2.  Il  bando per la presentazione delle domande e' pubblicato, a
cura del Presidente del consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Campania  entro trenta giorni dall'approvazione della
presente   legge.  Le  volte  successive  alla  prima,  il  bando  e'
pubblicato  dopo  trenta  giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di
mandato.
    3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'Art. 4 della
legge  regionale  7 agosto  1996,  n. 17, e successive modifiche. Non
puo'  essere  eletto  garante colui che ha carichi pendenti o riporta
condanne  passate  in  giudicato  indipendentemente dal tipo di reato
contestato  e  colui  che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione
penitenziaria.
    4.  Il  garante  non  puo'  esercitare  durante  il mandato altre
attivita'  di  lavoro  autonomo  o subordinato. Il conferimento della
carica  di  garante  a personale regionale e di altri enti dipendenti
dalla  Regione  ne  determina  il  collocamento  in aspettativa senza
assegni  e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo
di  aspettativa  e'  utile al fine del trattamento di quiescenza e di
previdenza e dell'anzianita' di servizio.
    5.  Il  garante  opera  in  piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
    6.  Il  Consiglio  regionale  puo'  revocare il garante per gravi
violazioni di legge.
    7.  Presso  l'ufficio  del  garante  e'  istituito l'osservatorio
regionale   sulle   condizioni   della   detenzione,  composto  dalle
associazioni,  organizzazioni  o enti che si occupano delle questioni
legate alla detenzione.