Art. 3. Indennita' di funzione 1. Al garante e' attribuita un'indennita' di funzione pari al trentacinque per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 2. Per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, al garante spetta altresi' il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.