Art. 3.
                       Indennita' di funzione
    1.  Al  garante  e'  attribuita un'indennita' di funzione pari al
trentacinque  per  cento  dell'indennita'  mensile lorda spettante ai
consiglieri regionali.
    2. Per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, nel
caso  di  missione  in  un  comune  diverso  da quello in cui ha sede
l'ufficio,  al  garante  spetta  altresi' il trattamento economico di
missione previsto per i consiglieri regionali.