Art. 5.
                           F u n z i o n i
    1.  Il  garante,  per  le finalita' di cui all'Art. 1, comma 1, e
nell'ambito  delle  iniziative  di  solidarieta'  sociale, svolge, in
collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti
funzioni:
      a) assume  ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone
di  cui all'Art. 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al
diritto  alla  salute,  al  miglioramento  della qualita' della vita,
all'istruzione,    all'assistenza    religiosa,    alla    formazione
professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla
reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
      b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o
di  danno  per  le persone di cui all'Art. 1, comma 2, dei quali e' a
conoscenza  in  qualsiasi  forma,  su  indicazione  sia  dei soggetti
interessati  sia di associazioni o organizzazioni non governative che
svolgono una attivita' inerente a quanto segnalato;
      c) si  attiva  nei  confronti dell'amministrazione interessata,
affinche'  questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare
le  prestazioni  di  cui  alla  lettera a)  nel  pieno rispetto delle
decisioni assunte dall'autorita' giudiziaria e compatibilmente con il
regime  detentivo  speciale  previsto  dall'Art.  41-bis  della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche;
      d) interviene  nei  confronti  delle  strutture  e  degli  enti
regionali  in  caso  di accertate omissioni o inosservanze rispetto a
proprie  competenze  che compromettono l'erogazione delle prestazioni
di   cui  alla  lettera a)  e,  se  dette  omissioni  o  inosservanze
perdurano,  propone agli organi regionali titolari della vigilanza su
tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri
sostitutivi;
      e) propone  agli organi regionali gli interventi amministrativi
e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno
rispetto  dei  diritti delle persone di cui all'Art. 1, comma 2 e, su
richiesta  degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi
e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
      f) propone   alla   giunta  regionale  iniziative  concrete  di
informazione  e  promozione  culturale  sui  temi dei diritti e delle
garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta'
personale;
      g) concorda  con  il  Presidente  del  consiglio  regionale  la
creazione  di  commissioni  regionali  di  controllo delle condizioni
detentive,   composte   secondo  i  principi  statutari  senza  oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.