Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unita' previsionale di base, denominata «Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale» prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00. 2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 24 luglio 2006 BASSOLINO