Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede  con  l'istituzione di apposita unita' previsionale di base,
denominata  «Garante  delle  persone  sottoposte a misure restrittive
della  liberta' personale» prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento
di euro 45.000,00.
    2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si
provvede con le rispettive leggi di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
      Napoli, 24 luglio 2006
                              BASSOLINO