Art. 2.
                   Ripartizione dei finanziamenti
    1.  Il  programma annuale di cui all'Art. 4, comma 3, della legge
n.  24/2002,  sulla  base delle finalita' individuate, ripartisce per
ciascun anno le risorse finanziarie disponibili, destinando:
      a) una  quota  complessiva alle tipologie di attivita' previste
all'Art.  3,  comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della
legge regionale n. 24/2002;
      b) una  quota  complessiva alle tipologie di attivita' previste
all'Art.  3,  comma 1,  lettere a),  b) e c) della legge regionale n.
24/2002.
    2.  Con  il  programma  annuale  di  cui  al  comma 1,  la  quota
complessiva  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  e'  ripartita tra le
comunita'  montane,  definendone  i  criteri di riparto e le relative
procedure di assegnazione.
    3. Il programma annuale di cui al comma 1, al fine di ottimizzare
l'impiego  delle risorse gia' ripartite o per concorrere ad ulteriori
risorse   che   si   rendessero   utilizzabili,  puo'  rimodulare  la
ripartizione di cui ai commi 1 e 2.
    4.  Eventuali  eccedenze delle risorse assegnate ad una comunita'
montana   e   non  utilizzate  nell'annualita'  di  riferimento  sono
destinate alla stessa a valere per la successiva annualita'.