Art. 2. Ripartizione dei finanziamenti 1. Il programma annuale di cui all'Art. 4, comma 3, della legge n. 24/2002, sulla base delle finalita' individuate, ripartisce per ciascun anno le risorse finanziarie disponibili, destinando: a) una quota complessiva alle tipologie di attivita' previste all'Art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della legge regionale n. 24/2002; b) una quota complessiva alle tipologie di attivita' previste all'Art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 24/2002. 2. Con il programma annuale di cui al comma 1, la quota complessiva di cui al comma 1, lettera b), e' ripartita tra le comunita' montane, definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione. 3. Il programma annuale di cui al comma 1, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse gia' ripartite o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero utilizzabili, puo' rimodulare la ripartizione di cui ai commi 1 e 2. 4. Eventuali eccedenze delle risorse assegnate ad una comunita' montana e non utilizzate nell'annualita' di riferimento sono destinate alla stessa a valere per la successiva annualita'.