Art. 3. B a n d i 1. I contributi previsti dall'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 24/2002 sono concessi, nel rispetto della programmazione di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 24/2002, in base a: a) un bando regionale, approvato con determinazione dirigenziale, con riferimento alle tipologie di attivita' previste all'Art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della legge regionale n. 24/2002; b) un bando approvato da ciascuna comunita' montana con riferimento alle tipologie di attivita' previste all'Art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 24/2002; c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b), piu' comunita' montane possono predisporre un unico bando.