Art. 3.
                              B a n d i
    1.  I  contributi  previsti  dall'Art.  3,  comma 1,  della legge
regionale n. 24/2002 sono concessi, nel rispetto della programmazione
di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 24/2002, in base a:
      a) un    bando    regionale,   approvato   con   determinazione
dirigenziale,  con  riferimento  alle tipologie di attivita' previste
all'Art.  3,  comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della
legge regionale n. 24/2002;
      b) un   bando  approvato  da  ciascuna  comunita'  montana  con
riferimento alle tipologie di attivita' previste all'Art. 3, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge regionale n. 24/2002;
      c) in  alternativa  a  quanto  previsto  alla  lettera b), piu'
comunita' montane possono predisporre un unico bando.