Art. 4. Istruttoria 1. Il Servizio competente della Regione e le comunita' montane, per gli interventi di rispettiva competenza, effettuano l'istruttoria e la formazione delle graduatorie entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando. 2. Il Servizio competente della Regione e le comunita' montane, per l'istruttoria di cui al comma 1, e per l'accertamento finale di cui all'Art. 5, comma 1, possono avvalersi dell'Agenzia regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA, che svolge tale attivita' a titolo gratuito.