Art. 4.
                             Istruttoria
    1.  Il  Servizio competente della Regione e le comunita' montane,
per gli interventi di rispettiva competenza, effettuano l'istruttoria
e  la  formazione  delle  graduatorie entro e non oltre il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.
    2.  Il  Servizio competente della Regione e le comunita' montane,
per  l'istruttoria  di cui al comma 1, e per l'accertamento finale di
cui  all'Art.  5,  comma 1,  possono avvalersi dell'Agenzia regionale
Umbra  per  lo  Sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA, che
svolge tale attivita' a titolo gratuito.