Art. 6. Comunicazioni 1. Le comunita' montane comunicano, anche tramite posta elettronica, al Servizio competente della Regione: a) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando il numero di domande presentate e la spesa richiesta, distinta per tipologia di intervento; b) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria l'importo complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi, distinte per tipologia di intervento; c) entro centoventi giorni dalla data di trasferimento dei fondi regionali l'elenco dei beneficiari e gli importi liquidati distinti per tipologia di intervento e eventuali osservazioni per i successivi programmi annuali. 2. L'omessa comunicazione di cui al comma 1, lettera c), comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo. 3. Le comunicazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dall'ARUSIA, oltre che al Servizio competente della Regione, anche alle rispettive comunita' montane, nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 2. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 28 giugno 2006 LORENZETTI