Art. 6.
                            Comunicazioni
    1.   Le   comunita'   montane  comunicano,  anche  tramite  posta
elettronica, al Servizio competente della Regione:
      a) entro  e  non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di
scadenza  del  bando  il  numero  di  domande  presentate  e la spesa
richiesta, distinta per tipologia di intervento;
      b) entro  e  non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di
approvazione  della  graduatoria  l'importo complessivo delle risorse
finanziarie  necessarie  per  la concessione dei contributi, distinte
per tipologia di intervento;
      c) entro  centoventi  giorni  dalla  data  di trasferimento dei
fondi  regionali  l'elenco  dei  beneficiari  e gli importi liquidati
distinti  per  tipologia di intervento e eventuali osservazioni per i
successivi programmi annuali.
    2. L'omessa comunicazione di cui al comma 1, lettera c), comporta
la   sospensione   dell'erogazione   dei   finanziamenti  per  l'anno
successivo.
    3.   Le   comunicazioni   di   cui  al  comma 1,  sono  trasmesse
dall'ARUSIA,  oltre  che  al Servizio competente della Regione, anche
alle  rispettive  comunita'  montane, nell'ipotesi di cui all'Art. 4,
comma 2.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
      Perugia, 28 giugno 2006
                             LORENZETTI