Art. 7.
               Modificazioni e integrazioni all'Art. 8
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999,
le parole «il numero attribuitogli» sono sostituite dalle parole: «la
tabella di iscrizione fornita».
    2.  Il  comma 2 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999,
e' sostituito dal seguente:
    «2.    Ciascuna    squadra    non    puo'    prendere    possesso
contemporaneamente  di piu' settori ed occupare lo stesso settore per
due  giorni consecutivi di caccia alla specie. La disposizione non si
applica ai settori che sono stati assegnati alle squadre.».
    3.  Al  comma 3 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999,
dopo  la  parola: «battuta» sono aggiunte le parole: «e la tabella di
cui al comma 1, e' rimossa al termine della battuta stessa.».
    4.  Dopo  il  comma 3  dell'Art.  8  del regolamento regionale n.
34/1999, e aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Qualora nello stesso momento due o piu' squadre vogliano
prendere  possesso dello stesso settore o cacciare nella stessa zona,
si  procede  mediante  sorteggio  tra i capibattuta ad individuare la
squadra che effettuera' la battuta.».
    5.  Il  comma 5 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999,
e' abrogato.