Art. 7. Modificazioni e integrazioni all'Art. 8 1. Al comma 1 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole «il numero attribuitogli» sono sostituite dalle parole: «la tabella di iscrizione fornita». 2. Il comma 2 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna squadra non puo' prendere possesso contemporaneamente di piu' settori ed occupare lo stesso settore per due giorni consecutivi di caccia alla specie. La disposizione non si applica ai settori che sono stati assegnati alle squadre.». 3. Al comma 3 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo la parola: «battuta» sono aggiunte le parole: «e la tabella di cui al comma 1, e' rimossa al termine della battuta stessa.». 4. Dopo il comma 3 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, e aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora nello stesso momento due o piu' squadre vogliano prendere possesso dello stesso settore o cacciare nella stessa zona, si procede mediante sorteggio tra i capibattuta ad individuare la squadra che effettuera' la battuta.». 5. Il comma 5 dell'Art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, e' abrogato.