(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 12 luglio 2006) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle autostrade di cui alle lettere a) e b), ricomprese nel territorio regionale umbro: a) Autostrada A1 del Sole, nel tratto ricompreso nel territorio regionale; b) Autostrada RA06 Bettolle-Perugia, dal confine con la Regione Toscana alla localita' Ponte San Giovanni nel comune di Perugia. 2. L'attivita' di erogazione dei carburanti lungo le autostrade costituisce pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente. &a;3. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonche' i relativi servizi e le attivita' ad esso accessorie. 4. Tra gli impianti posti lungo le autostrade di cui al comma i e quelli posti lungo la rete ordinaria, e viceversa, non e' prevista alcuna distanza minima.