(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del
                           12 luglio 2006)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 5 della legge
regionale   23 luglio  2003,  n.  13,  disciplina  l'installazione  e
l'esercizio   degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  per
autotrazione nelle autostrade di cui alle lettere a) e b), ricomprese
nel territorio regionale umbro:
      a) Autostrada A1 del Sole, nel tratto ricompreso nel territorio
regionale;
      b) Autostrada RA06 Bettolle-Perugia, dal confine con la Regione
Toscana alla localita' Ponte San Giovanni nel comune di Perugia.
    2.  L'attivita'  di erogazione dei carburanti lungo le autostrade
costituisce pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.
    &a;3.  Per  impianto di distribuzione di carburanti si intende il
complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di
erogazione  automatica  di  carburante  per  autotrazione,  nonche' i
relativi servizi e le attivita' ad esso accessorie.
    4. Tra gli impianti posti lungo le autostrade di cui al comma i e
quelli  posti  lungo  la rete ordinaria, e viceversa, non e' prevista
alcuna distanza minima.