Art. 10. Commissione di collaudo 1. Il servizio regionale competente in materia di commercio nomina e convoca la commissione di collaudo composta da: a) un componente del Servizio regionale competente in materia di commercio che la presiede; b) un componente designato dall'agenzia delle dogane competente per territorio; c) un componente designato dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio; d) un componente designato dall'A.S.L. competente per territorio; e) un componente designato dall'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS; f) un componente designato dall'agenzia regionale protezione ambiente; g) un componente designato dal comune nel cui territorio ricade l'impianto.