Art. 10.
                       Commissione di collaudo
    1.  Il  servizio  regionale  competente  in  materia di commercio
nomina e convoca la commissione di collaudo composta da:
      a) un  componente  del Servizio regionale competente in materia
di commercio che la presiede;
      b) un componente designato dall'agenzia delle dogane competente
per territorio;
      c) un  componente  designato  dal  comando dei vigili del fuoco
competente per territorio;
      d) un   componente   designato   dall'A.S.L.   competente   per
territorio;
      e) un componente designato dall'ente titolare della concessione
autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS;
      f) un  componente  designato  dall'agenzia regionale protezione
ambiente;
      g) un componente designato dal comune nel cui territorio ricade
l'impianto.