Art. 12.
                          Servizi accessori
    1.  Il  comune  competente per territorio provvede al rilascio di
autorizzazioni  alla  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e
bevande  ed  alla  vendita della stampa quotidiana e periodica e, ove
necessarie,  alle  attivita'  artigianali  di servizio alla persona o
all'autoveicolo,   previa   verifica   del   possesso  dei  requisiti
soggettivi  previsti  dalle  normative  vigenti  e del rispetto delle
disposizioni  urbanistiche  ed  edilizie,  fiscali,  di  sicurezza ed
igienico sanitarie. Le attivita' sono intrasferibili dall'impianto.
    2. Le attivita' di commercio al dettaglio possono essere inserite
negli   impianti  di  distribuzione  di  carburanti  fino  al  limite
complessivo  di  duecentocinquanta metri di superficie di vendita per
ciascun impianto.
    3.  La  domanda  per  il  rilascio delle autorizzazioni di cui al
presente   articolo e'   corredata  dall'atto  di  assenso  dell'Ente
titolare della concessione autostradale o in mancanza, dell'ANAS.