Art. 12. Servizi accessori 1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed alla vendita della stampa quotidiana e periodica e, ove necessarie, alle attivita' artigianali di servizio alla persona o all'autoveicolo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti e del rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, fiscali, di sicurezza ed igienico sanitarie. Le attivita' sono intrasferibili dall'impianto. 2. Le attivita' di commercio al dettaglio possono essere inserite negli impianti di distribuzione di carburanti fino al limite complessivo di duecentocinquanta metri di superficie di vendita per ciascun impianto. 3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e' corredata dall'atto di assenso dell'Ente titolare della concessione autostradale o in mancanza, dell'ANAS.