Art. 3. I s t r u t t or i a 1. Il servizio regionale competente in materia di commercio provvede all'istruttoria delle istanze per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di cui all'Art. 1, comma 1. 2. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia la concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto e ne invia copia all'agenzia delle dogane ed al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di rispettiva competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto. 3. La concessione, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha una validita' di diciotto anni e puo' essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti e dei presupposti per il suo rilascio.