Art. 3.
                        I s t r u t t or i a
    1.  Il  servizio  regionale  competente  in  materia di commercio
provvede  all'istruttoria  delle istanze per l'installazione di nuovi
impianti  di  distribuzione  di carburanti lungo le autostrade di cui
all'Art. 1, comma 1.
    2.  Il  servizio  regionale  competente  in  materia di commercio
conclude  l'istruttoria  entro  sessanta giorni dal ricevimento della
domanda  e  in  caso  di  esito  positivo  della  stessa, rilascia la
concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto e ne
invia  copia  all'agenzia  delle  dogane ed al Comando dei vigili del
fuoco per gli adempimenti di rispettiva competenza e, per conoscenza,
al comune nel cui territorio ricade l'impianto.
    3.  La  concessione, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 16 del
decreto-legge   26 ottobre   1970,   n.   745  convertito  con  legge
18 dicembre  1970,  n. 1034, ha una validita' di diciotto anni e puo'
essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti e dei
presupposti per il suo rilascio.