Art. 4.
  Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente
    1. L'aggiunta ad un impianto di distribuzione di carburanti lungo
le  autostrade  di  prodotti  per  autotrazione  non  precedentemente
trattati,  e'  soggetta ad autorizzazione rilasciata senza vincolo di
distanza minima nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza
sanitaria,  ambientale,  antincendio  ed  ogni  altra prescrizione di
legge   di   natura  tecnica  o  prevista  dall'Ente  titolare  della
concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS.
    2.  La  domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e' trasmessa,
con  le  modalita'  di cui all'Art. 2, comma 2, al servizio regionale
competente  in  materia  di  commercio.  Alla  domanda e' allegata la
perizia   giurata   redatta   da   un   tecnico   competente  per  la
sottoscrizione del progetto attestante il rispetto delle prescrizioni
di  cui  al  comma 1  nonche'  il nulla-osta dell'Ente titolare della
concessione  autostradale  o, in mancanza di concessione, dell'ANAS e
la  dichiarazione di compatibilita' urbanistica rilasciata dal comune
nel cui territorio ricade l'impianto.
    3.  Il  servizio  regionale  competente  in  materia di commercio
conclude  l'istruttoria  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
della  domanda  e  in  caso  di esito positivo della stessa, rilascia
l'autorizzazione    mediante   annotazione   sulla   concessione   di
installazione  dell'impianto o con apposito provvedimento integrativo
della medesima, ferma restando la decorrenza del termine di validita'
della  concessione  dalla  installazione  dell'impianto o dall'ultimo
rinnovo.  Il  servizio  regionale  competente in materia di commercio
trasmette  copia  dell'autorizzazione  all'aggiunta di nuovi prodotti
per autotrazione all'Agenzia delle dogane e al Comando dei vigili del
fuoco  per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al comune
nel cui territorio ricade l'impianto.