Art. 4. Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente 1. L'aggiunta ad un impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di prodotti per autotrazione non precedentemente trattati, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata senza vincolo di distanza minima nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio ed ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o prevista dall'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS. 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e' trasmessa, con le modalita' di cui all'Art. 2, comma 2, al servizio regionale competente in materia di commercio. Alla domanda e' allegata la perizia giurata redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 nonche' il nulla-osta dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS e la dichiarazione di compatibilita' urbanistica rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'impianto. 3. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia l'autorizzazione mediante annotazione sulla concessione di installazione dell'impianto o con apposito provvedimento integrativo della medesima, ferma restando la decorrenza del termine di validita' della concessione dalla installazione dell'impianto o dall'ultimo rinnovo. Il servizio regionale competente in materia di commercio trasmette copia dell'autorizzazione all'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione all'Agenzia delle dogane e al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l'impianto.