Art. 5.
                      Modifiche degli impianti
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  costituisce,  ai  sensi
dell'Art.  2,  comma 1,  lettera q) della legge regionale n. 13/2003,
modifica  agli  impianti di distribuzione di carburanti situati lungo
le autostrade di cui all'Art. 1, comma 1:
      a) la variazione del numero di colonnine;
      b) la   sostituzione   di  distributori  a  semplice  o  doppia
erogazione  con  altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla
per prodotti gia' erogati;
      c) la  sostituzione  di  uno  o  piu'  serbatoi  o il cambio di
destinazione  dei  serbatoi  o  delle  colonnine  per  prodotti  gia'
erogati;
      d) la variazione del numero o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi;
      e) la installazione di dispositivi self-service postpagamento;
      f) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
      g) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
      h) la  trasformazione  dell'impianto  da  stazione  di  vendita
alimentata  da  carro  bombolaio  a stazione di vendita alimentata da
metanodotto e viceversa;
      i) la    ristrutturazione   dell'impianto   consistente   nella
contestuale   modifica   o  mutamento  di  collocazione  di  tutte  o
della maggioranza delle sue componenti.
    2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)
e   g)   sono  soggette  a  preventiva  comunicazione  alla  Regione,
all'Agenzia  delle  dogane,  al Comando provinciale vigili del fuoco,
alla  Societa'  titolare della concessione autostradale o all'ANAS ed
al comune nel cui territorio ricade l'impianto. Alla comunicazione e'
allegata   la  dichiarazione  di  assenso  dell'ente  titolare  della
concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS.
    3.  Le modifiche di cui al comma 1, lettere h) e i) sono soggette
a  autorizzazione  da  parte  del  servizio  regionale  competente in
materia commercio con la procedura di cui all'art. 4.
    4.  Le  modifiche  di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto
delle  prescrizioni  fiscali,  di  sicurezza  sanitaria,  ambientale,
antincendio  ed  ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o
previste  dall'ente  titolare  della  concessione  autostradale o, in
mancanza di concessione, dall'ANAS ed asseverate dall'attestazione di
un  tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del progetto e sono
inserite nel provvedimento di concessione al momento del rinnovo.