Art. 5. Modifiche degli impianti 1. Ai fini del presente regolamento costituisce, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 13/2003, modifica agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade di cui all'Art. 1, comma 1: a) la variazione del numero di colonnine; b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti gia' erogati; c) la sostituzione di uno o piu' serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti gia' erogati; d) la variazione del numero o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi; e) la installazione di dispositivi self-service postpagamento; f) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; g) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti; h) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa; i) la ristrutturazione dell'impianto consistente nella contestuale modifica o mutamento di collocazione di tutte o della maggioranza delle sue componenti. 2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono soggette a preventiva comunicazione alla Regione, all'Agenzia delle dogane, al Comando provinciale vigili del fuoco, alla Societa' titolare della concessione autostradale o all'ANAS ed al comune nel cui territorio ricade l'impianto. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di assenso dell'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS. 3. Le modifiche di cui al comma 1, lettere h) e i) sono soggette a autorizzazione da parte del servizio regionale competente in materia commercio con la procedura di cui all'art. 4. 4. Le modifiche di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio ed ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o previste dall'ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall'ANAS ed asseverate dall'attestazione di un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto e sono inserite nel provvedimento di concessione al momento del rinnovo.