Art. 7. Trasferimento della titolarita' della concessione degli impianti, 1. Nel caso di trasferimento della titolarita' dell'impianto di distribuzione di carburante il concessionario subentrante, prima di iniziare l'attivita', deve richiedere al Servizio regionale competente in materia di commercio la volturazione della concessione a suo nome. 2. La domanda di volturazione, trasmessa con le modalita' di cui all'Art. 2, comma 2 e' sottoscritta dal titolare della concessione uscente e dal concessionario subentrante e contiene: a) le generalita' del concessionario uscente e del concessionario subentrante; b) l'individuazione esatta dell'impianto; c) la dichiarazione di assenso da parte dell'Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell'ANAS; d) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonche' alla capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti; e) il parere positivo dell'agenzia delle dogane. 3. Il servizio regionale competente in materia di commercio conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede alla voltura della concessione al nuovo titolare, ferma restando l'originaria scadenza diciottennale della concessione. 4. Non configurano trasferimento di titolarita' della concessione per l'installazione di un impianto di distribuzione e sono soggette a comunicazione al servizio regionale competente in materia di commercio entro trenta giorni: a) la modifica della ragione sociale o della denominazione sociale; b) la fusione o incorporazione da parte della societa' controllante.