(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» e successive modifiche; Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'Art. 5, commi 51 e 52; Visto il proprio decreto n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 con il quale e' stato approvato il «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' "una tantum" previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.»; Ravvisata la necessita' di modificare ed integrare il predetto Regolamento al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte con l'Art. 5, commi 51 e 52, della citata legge regionale n. 2/2006; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1242; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' "una tantum" previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 luglio 2006 ILLY