(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  24 giugno  1993, n. 49 «Norme per il
sostegno  delle  famiglie  e  per  la tutela dei minori» e successive
modifiche;
    Vista  la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  pluriennale  ed  annuale della Regione
(legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'Art. 5, commi 51 e 52;
    Visto  il  proprio decreto n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 con il
quale  e'  stato  approvato  il «Regolamento concernente i criteri di
concessione  da  parte  dei  comuni  dell'assegno  di  natalita' "una
tantum"  previsto  dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993,
n.  49  (Norme  per  il  sostegno  delle famiglie e per la tutela dei
minori) e successive modifiche ed integrazioni.»;
    Ravvisata  la  necessita'  di modificare ed integrare il predetto
Regolamento  al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte con
l'Art. 5, commi 51 e 52, della citata legge regionale n. 2/2006;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006,
n. 1242;
                              Decreta:
      Sono  approvate  le  modifiche  al  «Regolamento  concernente i
criteri  di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita'
"una  tantum"  previsto  dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno
1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei
minori)  e  successive modifiche ed integrazioni.» nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 10 luglio 2006
                                ILLY