Modifiche al Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' «una tantum» previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004. Art. 1. Sostituzione dell'Art. 10 del decreto del Presidente della Regione 0259/Pres./2004 1. L'Art. 10 del «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalita' "una tantum" previsto dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Finanziamento degli assegni di natalita). 1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese sostenute per le finalita' di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 49/1993. 2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni inviano alla direzione centrale salute e protezione sociale entro il 31 gennaio di ogni anno l'attestazione della spesa sostenuta per l'erogazione degli assegni di natalita' relativa al secondo semestre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio di ogni anno l'attestazione relativa al primo semestre dell'anno in corso. 3. Per l'erogazione di tali assegni i comuni utilizzano, in via prioritaria, la parte eventualmente eccedente dei fondi gia' assegnati loro nei due anni precedenti. 4. Qualora le somme eccedenti a disposizione dei comuni siano insufficienti a coprire le spese, l'Amministrazione regionale provvede a rimborsare i fondi ai comuni stessi a seguito di presentazione dell'attestazione della spesa sostenuta di cui al comma 1.». Art. 2. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'Art. 1 si applicano anche per le spese sostenute dai comuni per i nati negli anni 2004 e 2005, e non ancora rendicontate. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy