Modifiche  al  Regolamento  concernente  i  criteri di concessione da
parte  dei  comuni  dell'assegno  di  natalita' «una tantum» previsto
dall'Art.  14  della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (norme per
il  sostegno  delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive
modifiche  ed  integrazioni, emanato con decreto del Presidente della
              Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004.

                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art.  10  del decreto del Presidente della Regione
                           0259/Pres./2004
    1.   L'Art.   10   del  «Regolamento  concernente  i  criteri  di
concessione  da  parte  dei  comuni  dell'assegno  di  natalita' "una
tantum"  previsto  dall'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993,
n.  49  (Norme  per  il  sostegno  delle famiglie e per la tutela dei
minori) e successive modifiche ed integrazioni.», emanato con decreto
del  Presidente  della  Regione  n.  0259/Pres.  del 5 agosto 2004 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   10.   (Finanziamento   degli  assegni  di  natalita).  1.
L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese sostenute per
le finalita' di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 49/1993.
    2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1 i comuni inviano alla direzione
centrale salute e protezione sociale entro il 31 gennaio di ogni anno
l'attestazione  della  spesa sostenuta per l'erogazione degli assegni
di  natalita'  relativa  al  secondo semestre dell'anno precedente ed
entro  il  31 luglio  di  ogni  anno l'attestazione relativa al primo
semestre dell'anno in corso.
    3.  Per  l'erogazione di tali assegni i comuni utilizzano, in via
prioritaria,   la   parte  eventualmente  eccedente  dei  fondi  gia'
assegnati loro nei due anni precedenti.
    4.  Qualora  le  somme  eccedenti a disposizione dei comuni siano
insufficienti   a   coprire  le  spese,  l'Amministrazione  regionale
provvede  a  rimborsare  i  fondi  ai  comuni  stessi  a  seguito  di
presentazione  dell'attestazione  della  spesa  sostenuta  di  cui al
comma 1.».
                               Art. 2.
                      Disposizioni transitorie
    1. Per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'Art. 1 si applicano
anche  per le spese sostenute dai comuni per i nati negli anni 2004 e
2005, e non ancora rendicontate.
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla   sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia.
                     Visto, il Presidente: Illy