Art. 2.
                        Oggetto della tutela
    1.  Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le
specie  di  anfibi,  rettili  e  chirotteri  presenti  sul territorio
emiliano-romagnolo,  oltre  alle  specie  particolarmente protette ai
sensi  dei comma 2, nonche' i loro habitat trofici, di riproduzione e
di svenamento.
    2.  Ai  sensi  e per gli effetti di cui alla presente legge, sono
considerate particolarmente protette:
      a) le  specie  di  cui  agli allegati II) e IV) della direttiva
92/43/CEE;
      b) le  specie  appartenenti  all'elenco  regionale delle specie
rare e/o minacciate, di cui all'Art. 6 della presente legge;
      c) le  specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'Art.
1,  comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie
o norme nazionali.
    3.  Per  le  specie  ittiche sono fatte salve le disposizioni del
regolamento  regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalita' di
uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie
ittiche   nelle  acque  interne  dell'Emilia-Romagna)  in  attuazione
dell'Art.  31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e
sviluppo   della   fauna   ittica   e   regolazione  della  pesca  in
Emilia-Romagna).
    4.   E'   consentita  la  raccolta  in  natura  delle  chiocciole
(Molluschi  Elicidi  di  interesse alimentare) solo per uso e consumo
diretto,  con  un  limite  massimo  giornaliero  e  personale di 1000
grammi.
    5.  Non  e' consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane
nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai
sensi  dell'Art.  4  della  legge  regionale  17 febbraio  2005, n. 6
(Disciplina  della  formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo
diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
    6. E' vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura;
e'  consentito  esclusivamente  il  commercio  di  chiocciole  e rane
provenienti  da  allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata
da  certificazione  rilasciata dal produttore, nella quale risulti la
quantita' e l'allevamento di provenienza.